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  •  Legge Istitutiva dei Comites n. 205 (2a. Parte)  


    Testo della legge istitutiva dei Comites n. 205 dell'8 maggio 1985, cosí come modificato ed integrato dalla legge 5 luglio 1990, n. 172 e della L. 31 dic. 1996 n. 668

    (1a. Parte) - 2a. Parte

    ART. 21.
    Operazioni di voto

     
    1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
    2. Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.
    3. L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.
    4. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso.
    5. L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
    6. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
    7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati.
    8. Di tutte le operazioni, nonchè delle contestazioni dei membri del seggio, è redatto verbale.
    9. Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.
    10. Il comitato elettorale circoscrizionale procede a riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide se i voti stessi devono essere assegnati.
     
    ART. 22.
    Ripartizione dei seggi

     
    1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
    2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
    3. I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.
     
    ART. 23.
    Attribuzione dei seggi

     
    1. II comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere sottoseritto da tutti i componenti il comitato. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 16.
     
    ART. 24.
    Comitati non elettivi. Contributi

    (Nell'art. 24 L. 205/85 è inserito il 4º c. ai sensi art. 14 L. 172/90 - n.d.r.)
     
    1. Nei Paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.
    2. In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituirvi dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.
    3. Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadni italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.
    4. II Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti, previsti dalla presente legge per i comitati degli italiani all'estero, a comitati sorti spontaneamente in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani superiori alle tremila persone e che abbiano composizione e finalità analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge.
    5. Gli uffici consolari possono altresì promuovere, anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.
    6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente artlcolo, senza diritto di voto.
    7. Il Ministero degli affari esteri può erogare con tributi, su proposta dei competenti uffci consolari, ai comitati istituiti ai sensi del presente articolo, nonché ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente articolo 3, primo comma, secondo le modalità e per le finalità della presente legge.
     
    ART. 25.
    Abrogazione espressa. Trasferimento di compiti

     
    Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, comitati consolari di assistenza (COASIT).
     
    ART. 26.
    Regolamento di esecuzione

    (Si riporta I'art.15 L.172/90, pubblicata nella g.u. il 7-7-90, n.d.r.)
     
    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente egge, sono emanate le norme di esecuzione a modifca del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985.
     
    ART. 27.
    Rinnovo dei comitati

    (Si riporta l'art.1 della Legge 31 dicembre 1996, n. 668, n.d.r.)
     
    1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391. Tali elezioni dovranno tenersi nel mese di giugno dell'anno 1997.
    2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell 'articolo 5 della legge novembre 1989, n. 368.
     
    NOTA:
     
    - Il testo dell'art:1 del decreto-legge n. 288 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 391 del 1996 recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, è il seguente:
    Art.1 (Elezioni dei COMITES)
    1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997.
    2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata infunzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'art. 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.
     
    ART. 28.
    Finanziamento degli organi per le prime elezioni

     
    All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984,1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione, del Ministero del tesoro per l'anno finanziamento 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento <<Istituzione dei comitati consolari>>. Per le successive elezioni, si provvederà mediante stanziamenti sui bilanci dei corrispondenti esercizi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     
     
     
    D.C.P.M. 6 sett. 1985 come modificato e integrato dal D.P.R. 8 mar. 1991, n. 86, recante norme regolamentari della L. 205/85 come modificata e integrata dalla L. 172/90, "sui comitati della emigrazione italiana".

     
    ART. 1.
    Disposizioni generali

    (Si riportano gli artt.1 e 2 del d.p.r. 86/91 che sostituiscono I'art. 1 del d.c.p.m.1985 - n.d.r.)
     
    Art. 1
    1. Nel presente decreto si intende con il termine <<legge>> la legge n. 205 dell '8 maggio 1985, così come modificata ed integrata dalla legge n.172 del 5 luglio 1990, contenente norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, e con il termine <<regolamento>> si intendono le norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, emanate con decreto del Presidénte del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985.
    Art. 2
    1. Nel titolo e nel testo del regolamento la dizione <<comitato dell'emigrazione italiana (COEMIT)>> è sostituita dalla dizione <<comitati degli italiani all 'estero (COMITES)>>, denominati negli articoli seguenti <<comitati>>.
     
    ART. 2.
    Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare

    (L'art. 2 è integrato con il disposto dall'art. 3 d.p.r. 86/91- n.d.r.)
     
    1. Per gli effetti di cui agli articoli 6, ultimo comma, 12, secondo comma, e 24, quinto comma della legge, il capo dell'ufficio consolare è rappresentato, qualora lo ritenga necessario o opportuno, dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
    2. In tutti gli altri casi il capo dell'ufficio consolare può farsi rappresentare da un funzionario o irripiegato dell'ufficio stesso o da altro cittadino italiano maggiore di età.
    3. I compiti e le attribuzioni assegnati al capo dell'uffcio consolare dal regolamento vengono estesi al capo della rappresentanza diplomatica o ad funzionario da questi delegato ove ricorrano le condizioni previste dall 'art. 1, comma 2, della legge.
     
    ART. 3.
    Consistenza delle comunità italiane residenti all'estero nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria.

    (Il 3º c. è sostituito dal disposto dell'art. 4 del d.p.r. 86/91- n:d.r.)
     
    1. Ai fini dell'applicazione della legge, e, in particolare, dei suoi articoli 1, 6 e 16, il capo di ciascun ufficio consolare di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza della comunità italiana residente nella rispettiva circoscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto risulta all'ufficio stesso.
    2. Per le prime elezioni dei Co.Em.It., le anzidette comunicazioni devono pervenire al Ministero degli affari esteri entro il 10 gennaio 1986, e riferirsi alla consistenza delle rispettive comunità al 31 dicembre 1985.
    3. II Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all 'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani.
     
    ART. 4.
    Elenco degli elettori

    (L'art. 4 è abrogato dall' art. 11 del d.p.r. 86/91- n.d.r.)
     
    ART. 5.
    Indizione delle elezioni. Nomina dell'ufficio elettorale

     
    1. Le elezioni del Co. Em. It. sono indette, dal capo dell'uffìcio consolare, con proprio decreto, nei termini di cui all'art.16, primo comma, della legge.
    2. Con lo stesso decreto, il capo dell'ufficio consolare istituisce, ai fini delle operazioni di cui all'art. 17 primo comma, della legge, l'ufficio elettorale presieduto da lui stesso, o da un suo rappresentante, e composto da almeno, due membri, di cittadinanza italiana.
     
    ART. 6.
    Presentazione delle liste dei candidati. Operazioni dell'ufficio elettorale

     
    1. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati firmate, anche in atti separati, dal numero di elettori prescritto dal terzo comma dell'art.16 della legge, devono recare, per ogni sottoscritto, cognome nome; luogo e data di nascita e la relativa firma deve essere autenticata.
    2. Nessuna lista puó comprendere ,un numero di candidati superiore al numero dei membri da eleggere né inferiore ad un terzo.
    3. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
    4. Con ogni lista devono essere presentati:
    1. La dichiarazione, firmata e debitamente autenticata, di accettazione della candidatura di ogni candidato;
    2) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale.
    5. Ogni lista, munita di proprio contrassegno, deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori, all'ufficio elettorale, nelle ore d'ufficio, dal ventesimo al trentesimo giornio successivo alla indizione delle elezioni.
    6. Il presentatore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
    7. Il presidente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno ed ora della presentazione, e provvede a trasmetterli al comitato elettorale circoscrizionale, appena questo viene costituito, unitamente al verbale delle proprieoperazioni.
    8. Le designazioni di cui al punto 2) del precedente quarto comma sono comunicate al capo dell'ufficio consolare, ai fini degli adempimenti di cui al successivo art. 8.
     
    ART. 7.
    Designazioni per il comitato elettorale circoscrizionale

     
    1. Entro il secondo giorno successivo al termine per la presentazione delle liste, le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni presentano, anche collettivamente, all'ufficio consolare, un elenco di propri rappresentanti designati nell'osservanza dei rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel comitato elettorale circoscrizionale di cui all'axt.17, secondo comma, della legge.
    2. I designati devono essere iscritti nell'elenco degli elettori di cui al precedente art. 4, e non figurare fra i presentatori delle liste né fra i candidati.
     
    ART. 8.
    Comitato elettorale circoscrizionale

     
    1. Entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste, e sulla base delle comunicazioni pervenutegli ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 6, e delle designazioni effettuate ai sensi deI precedente art. 7; il capo dell'ufficio consolare costituisce; con suo decreto, il comitato elettorale circoscrizionale, a norma dell'art: 17 secondo comma, della legge.
    2. Nel predetto camitato eIettorale circoscrizionale il numero di rappresentanti delle associazioni di cui al precedente art. 7, non può essere superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedano fino a centomila connazionali, ed a dodici in quelle con più di centomila connazionali. Qualora il numero dei designati dalle associazioni superi i predetti numeri di sei e dodici, ed ove non sia possibile raggiungere una intesa unitaria per il rispetto dei predetti limiti numerici, i loro rappresentanti nel comitato elettorale circoscrizionale vengono estratti a sorte fra i designiati.
     
    ART. 9.
    Adempimenti del comitato elettorale circoscrizionale in ordine all'esame ed all'ammissione delle liste

     
    Il comitato elettorale circoscrizionale, costituito a termini del precedente articolo, provvede, entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, ai seguenti adempimenti:
    1) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformitá a quanto stabilito dagli articoli 6, 16 e 17 della legge, e dal presente regolamento, e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;
    2) Invita i presentatori delle liste, indicati al quinto comma del precedente art. 6, a modificare i contrassegni delle liste stesse, qualora questi siano identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazlone in proposito;
    3) depenna i candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione della candidatura;
    4) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;
    5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non avranno compiuto il venticinquesimo anno di età;
    6) dichiara I'inammissibilità della lista nel caso in cui, in conseguenza degli adempimenti previsti ai precedenti numeri 2), 3) e 4), la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero di membri del comitato da eleggere;
    7) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello di membri del comitato da eleggere, cancellandone gli ultimi nomi;
    8) assegna a ciascuna delle liste ammesse, secondo il Ioro ordine di presentazione all'ufficio elettorale, un numero progressivo che viene riportato nell'apposito spazio, sulle schede di votazione;
    9) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.
     
    ART. 10.
    Stampa delle liste e delle schede di votazione

    (Il 2º c. è sostituito dal disposto dell'art. 5 del d:p.r: 86/91- n.d.r.)
     
    1. II comitato elettorale circoscrizionale, compiuti gli adempimenti previsti al precedente articolo, provvede:
    1) alla stampa delle liste dei candidati, in un unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;
    2) alla stampa delle schede di votazione e degli,altri stampati occorrenti.
    2. Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, devono avere le caratteristiche di cui all 'allegato A della legge 16 agosto 1986, n. 530, e all 'allegato B del presente regolamento.
    3. Il manifesto di cui al punto 1 del primo comma viene portato a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, ed ogni altro idoneo mezzo d'informazione.
     
    ART. 11.
    Designazione degli scrutatori e dei rappresentanti di lista

     
    Entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, i presentatori delle liste ammesse, indicati al quinto comma dell'art. 6, consegnano, al comitato elettorale circoscrizionale:
    1) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore;
    2) una dichiarazione in cui vengono designati, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare; un rappresentante effettivo ed uno supplente; della lista.
     
    ART. 12.
    Numero degli scrutatori

     
    Ciascun seggio elettorale, costituito a norma dell'art.19, primo comma, della legge, è composta da quattro scrutatori, quando il numero degli elettori è assegnato al seggio sia inferiore a mille; sei quando detto numero sia compreso tra mille e duemila; otto quando detto numero sia superiore a duemila.
     
    ART. 13.
    Costituzione di più seggi elettorali. Assegnazione degli elettori

     
    Qualora, tenuto conto del numero degli elettori, si renda necessaria la costituzione di più seggi elettorali, l'assegnazione degli elettori a ciascun seggio è fatta avuto riguardo al luogo di abitazione degli elettori stessi. Della costituzione dei seggi, dell'assegnazione, ad essi, degli elettori, e di tutto quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, il comitato elettorale circoscrizionale informa la collettività secondo le modalità indicate all'art. 16, secondo comma, della legge.
     
    ART. 14.
    Locale del seggio elettorale

     
    1. Ciascun locale destinato alla votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere diviso in due compartimenti.
    2. Nel compartimento destinato ai componenti del seggio gli elettori possono entrare solo per votare.
    3. Nel compartimento riservato alla votazione devono essere sistemati uno o più tavoli, posti a conveniente distanza da quello del seggio, in modo che sia assicurata in ogni caso la segretezza del voto.
     
    ART. 15.
    Materiale elettorale

     
    Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale provvede affinché, nel giorno stabilito per la votazione e, comunque, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente di ciascun seggio.
    1) una o più urne destinate a contenere le schede votate ed una scatola per le schede da distribuite agli elettori;
    2) la lista degli elettori del seggio, che deve contenere una colonna per l'apposizione della firma di uno scrutatore all'atto della votazione.
    3) una copia del manifesto con le liste dei candidati, che deve essere affissa nella sala della votazione;
    4) il pacco delle schede di votazione con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;
    5) un congruo numero di matite indelebili, gli stampati, e quanto altro occorra per la votazione.
     
    ART. 16.
    Insediamento del seggio

     
    Nell'ora stabilita dal comitato elettorale, il presidente o in sua assenza il vice presidente, insedia il seggio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominato. Il presidente invita, inoltre, i rappresentanti di lista designati per il seggio ad assistere alle operazioni.
    Il presidente fa, quindi, constatare ai componenti che l'arredamento del locale e conforme a quanto stabilito dal precedente art.14, e di aver ricevuto dal comitato elettorale le carte e gli oggetti di cui all'art. 15 del presente regolamento.
    Il presidente apre, quindi, il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa. Le schede così autenticate vengono poste nell'apposita scatola. Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino all'ora stabilita dal comitato elettorale. Tuttavia, se a tale ultima ora si trovano aricora nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente li ammette al voto anche oltre il termine prefissato. Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti. Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi cornprese quelle di scrutinio delle schede.
     
    ART. 17.
    Votaziane

    (Il 4º c. è sostituito dal disposta dell'art. 6 d.p.r. 86/91 - n.d.r.)
     
    1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione al seggio, indipendentemente a quello d'iscrizione nelle liste.
    2. Per I 'ammissione al voto si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge.
    3. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente, o il vice presidente, estrae; dalla scatala una scheda, controlla che sia stata autenticata con la firma di uno serutatore, e la consegna all'elettore unitamente alla matita.
    4. L'elettore si reca al tavolo riservato aIla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il votv prefrenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura.
    5. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna.
    6. Uno dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell' apposita colonna della lista degli elettori.
    7. Le schede prive della firma dello serutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare.
    8. Se l'elettore non vota presso il tavolo riservato alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più riammesso al voto.
    9. Se I'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stess, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne aI presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatametnte sostituire nella scatola la seconda scheda consegnata aIl'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e autenticata con la firma di uno scrutatore. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore.
    10. Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono annullate e firmate dal presidente per essere incluse nel plico di cui aI n. 1) del terzo comma del successivo art. 23.
     
    ART. 18.
    Elettori fisicamente impediti

     
    1. Gli elettori fisicamente impediti esercitano iI voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto.
    2. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista degli elettori del seggio è fatta apposita annotazione, dal presidente del seggio, accanto al nome dell'accompagnatore.
    3. Il certificato medico attestante l' impedimento deve essere rilasciato da un medico del luogo ed è allegato al verbale delle operazioni del seggio.
     
    ART. 19.
    Chiusura della votazione

     
    Dopo aver ammesso al voto gli elettori che all'ora stabilita come termine per le operazioni di votazione si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale. Provvede a sigillare l'urna e la scatola ed a chiudere in plico sigillato tutte le carte ed i documenti del seggio, e rinvia la seduta al giorno ed all'ora stabiliti dal comitato elettorale per l'inizio delle operazioni di scrutinio, ovvero alla prosecuzione delle votazioni nel caso in cui le stesse debbano protrarsi anche nel giorno successivo. Prima di lasciare la sede elettorale, il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, accerta che il Iocale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, apponendovi idonei sigilli.
     
    ART. 20.
    Prosecuzione delle operazioni di votazione

     
    Nel caso in cui le operazioni di votazioone non si svolgano in una unica giornata, il presidente, nel giorno successivo, all'ora che sarà stata stabilita dal comitato elettorale, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei sigilli apposti agli accessi del locale, all'urna, alla scatola, ed al plico, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino aIl'ora stabilita dal comitato elettorale . Gli elettori che a tale ora sl trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
     
    ART. 21.
    Operazioni di scrutinio

     
    Nel giorno e nell'ora stabiliti dal comitato elettorale, il presidente ricostituisce il seggio, dopo aver constatato l'integritá dei sigilli posti al locale, all'urna, alla scatola, ed al plico, dà inizio alle operazloni di scrutinio, osservando, in quanto applicabili, le modalità stabilite dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge per I'elezione della Camera dei deputati. In ogni caso, le operazioni di scrutinio dovranno avere inizio alla stessa ora in tutte le circoscrizioni consolari di ogni singolo Paese.
     
    ART. 22.
    Reclami

     
    Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia, facendolo risultare dal verbale, sui reclami e sulla validità dei voti. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
    Sono nulli i voti contenuti in schede che:
    1) non sono quelle di cui agli allegati A e B allegati al presente regolamento o non portano la firma dello scrutatore;
    2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
     
    ART. 23.
    Verbale

     
    Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto processo verbale. Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare espressa menzione;
    a) della composizione del seggio
    b) del numero degli elettori e di quello dei votanti;
    c) del numero di voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.
    d) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dei commi settimo, ottavo e nono dell'art.17, delle schede bianhe, di quelle nulle e di quelle contenenti i voti contestati;
    e) degli incidenti e dei reclami presentati durante le operazioni di votazione e di scrutinio, e delle decisioni adottate.
    Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente l'esemplare del verbale, con allegati i prospetti di scrutinio, e tutte le carte relative alle operazioni del seggio, nonché, in plichi separati:
    1) le schede annnullate, le schede bianche, le schede nulle;
    2) le schede contenenti voti contestati, avendo cura di tenere distinte le schede contenenti voti contestati ed assegnati, da quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
    3) le schede valide;
    4) la lista degli elettori.
    Il predetto plico deve essere recapitato, al termine delle operazioizioni, dal presidente del seggio al presidente del comitato elettorale circoscrizionale.
     
    ART. 24.
    Non ultimazione delle operazioni di scrutinio

     
    Nell'ipotesi che le opeziaioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato dal comitato elettorale, il presidente del seggio seggio elettoralerimette subito al presidente del comitato elettorale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate, e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. I relativi plichi sigillati devono contenere all'esterno ben leggibile la scritta <<operazioni non ultimate>>.
    La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare da verbale di cui all'articolo precedente.
     
    ART. 25.
    Operazioni del comitato elettorale circoscrizionale

     
    Il comitato elettorale circoscrizionale, ricevuti i verbali di tutti i seggi elettorali istituiti nell'ambito della circoserizione consolare entro sei giorni dal ricevimento degli atti, procede alle seguenti operazioni:
    1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dai seggi in conformità a quanto stabilito dall'articolo precedente, osservando, in quanto applicabili, le modalità stabilite dal titolo V del decreto del Presidente della Reppubblica 30 marzo 1957,n. 361, sulle leggi per l'elezione della Camera dei deputati;
    2) procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenentii voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, vengono chiuse in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato elettorale, verrà allegato al verbale redatto a norma dell'ultimo comma del presente articolo.
    Compiute le operazioni di cui al comma precedente il comitato elettorale provvede alle operazioni per il ripartodei seggi e la proclamazione degli eletti.
    A tal fine: a) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati a norma del n. 2) del precedente comma, per il numero dei candidati dsa eleggere ottenendo così il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto il più alto numero di voti validi. Sono considerati resti anche i voti dlle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi neI riguardi di tutte le altre liste, sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste medesime per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si eftettua poi l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, seguendo le norme dei commi precedenti;
    b) determina la cifra individuale di ogni candidato. Ia cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione;
    c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale I'ordine di presentazione nella lista. II presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in cunformità dei risultati acccertati dal comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera c) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate. Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale che, firmato in ciascun foglio sottocritto dai componenti del comitato elettorale, viene depositato, unitamente a tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nonché ai verbali di tutti i seggi istituiti nella circoscriione consolare, presso la sede dell'ufficio consolare.
     
    ART. 26.
    Comunicazione dei risultati delle elezioni. Convocazione della prima seduta del Comites

     
    Entro sei giorni dalla conclusione delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, il capo dell'ufficio consolare ne dà comunicazione nelle forme previste dall'art.16, secondo comma, della legge. Il presidente del Comites uscente provvede, quindi, a convocare la prima seduta del nuovo Comites. Qualora si tratti di prima elezionce del Comites od il Comites uscente sia stato sciolto ai sensi dell'art. 8, terzo comma della legge, la prima seduta è convocata dal capo dell'ufficio consolare.
     
    ART. 27.
    Sede provvisoria

     
    In occasione della prima istituzione dei Comites, i capi degli uffici consolari si adoperano per il reperimento di una nuova sede in cui il comitato eletto possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso reperisca la sede definitiva, ai sensi dell'art.5, primo comma, della legge, e di quanto previsto dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804.
     
    ART. 28.
    Impedimenti alle elezioni

     
    Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone, al Ministero degli affari esteri, gli impedimenti comunque verificaitisi all'elezione dei Comites, le motivazioni che li hanno determinati, e l'azione svolta per rimuoverli. Il Ministro degli affari esteri sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione, all'uopo convocato, quanto indicato nel comma precedente. Qualora gli impedimenti siano insorti in connessione con quanto disposto negli articoli da 13 a 23 della legge, il Ministro degli affari esteri può disporre che le elezioni vengano ripetute.
     
    ART. 29.
    Prima seduta del Comites - Elezione del presidente Nomina del segretario

    (All'art. 29 sono aggiunti i commi 6 e 7 secondo il disposto dell'art. 7 d.p.r. 86/91 - n.d.r.)
     
    1. La prima seduta del Comites, convocata a termini del precedente art. 26, si tiene entro il quindicesimo giorno dalla conclusione delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, ed è presieduta dal membro che ha ottenuto la più elevata cifra individuale.
    2. In caso di parità di cifre individuali più elevate fra più membri, la seduta è presieduta dal più anziano di età fra questi ultimi.
    3. Funge da segretario il membro del Comites più giavane di età.
    4. Il Comites, elegge, quindi, a norma dell art. 10, primo comma, della legge; il presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.
    5. Nel prosieguo della stessa seduta, viene nominato,a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge, il segretario del Comites.
    6. II comitato, il giorno del suo insediarirento, basandosi sulle liste delle associazioni operanti nella circoscrizione da almeno cinque anni fornito per l'occasione dall 'ufficio consolare ovvero dalla rappresentanza diplomatica, ove ricorrano Ie condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge chiede alle associazioni di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppio rispetto al numero dei membri a cooptare ai sensi dell 'art. 7, commi 1 e 2, della legge.
    7. La procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di effettuarla, deve essere completata prima della riunione della assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368 del 6 novembre 1989.
     
    ART. 30.
    Successive decisioni del Comites

     
    Nelle sedute successive, il Comites:
    1) delibera sulla cooptazione diei membri stranieri di origine italiana, secondo le procedure di cui all'art: 7 della legge:
    2 ) elegge, con la partecipaziorie dei membri stranieri di origine italiana eventualmente cooptati, con le modalità stabilite dall'art.11 della legge, l'esecutivo, e gli conferisce le necessarie direttive.
    Inoltre, nel caso di prima istituzione, il Comites:
    1) decide quale veste giuridica assumere, nell'ambito della legislazione locale, per assicurare il proprio funzionamento ed iI raggiungimento dei propri fini, quali indicati negli axticoli 2, 3 e 4 della legge;
    2) procede all'approvazione del proprio regolamento interno.
     
    ART. 31.
    Comitati consolari di assistenza

     
    A decorrere dalla data dell'insediarnento dei Comites, i comitati consolari di assistenza istituiti ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18; possono continuare ad operare per scopi assistenziali, educativi e ricreativi a favore della comunità italiana, secondo quanto dispone il primo comma del citato articolo. A tali fini, i predetti comitati adattano i loro rispettivi statuti alle prescrizíoni dell'art. 25 della legge.
     
    ART. 32.
    Rapporti del Comites con l'ufficio consolare

    (All'art. 32 sono aggiunti i commi 2 e 3 secondo I'art. 8 d.p.r. 86/91- n.d.r.)
     
    1. I rapporrti del Comites con I'ufficio consolare vengono assicurati dal presidente, che tiene costantemente informato il capo dell'ufficio consolare in merito alle attività del Comites stesso e dell'esecutivo.
    2. Per facilitare Ie riuniuni congiunte tra l'ufficio consolare e il comitato di cui all'art. 2, comma 2, della legge, al momento della convocazione; dovrà essere concordato l'ordine del giorno nonché predisposta ogni opportuna documentazione che possa risultare di utile supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del giorno.
    3. I pareri, Ie proposte e Ie raccomandazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge, devono essere resi dal comitato entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri, proposte e raccomandaziuni possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte di cui aII'art. 2, comma 2, della Iegge, comunque entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
     
    ART. 33.
    Adempimenti del segretario del Comites

    (All'art. 33 è aggiunto il comma 3 secondo il disposto dell'art. 9 - d.p.r. 86/91- n.d.r.)
     
    1. Il segretario del Comites che svolge anche le funzioni di segretario dell'esecutivo, anche senza esserne membro, provvede alla tenuta dei verbali di riunione, e di tutti gli altri atti concernenti l'attività dei due organismi, che devono essere tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare, o di suo rapresentante appositamente delegato.
    2. Copie dei verbali di riunione, firmate dal presidente, e controfirmate dal segretario, vengono trasmesse al capo dell'ufficio consolare.
    3. Ciascun comitato può assumere un'unità di personale, ai fini e secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge. La retribuzione di tale personale é determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovrà trovare capienza nel funzionamento concesso al comitato per il suo funzionamento.
     
    ART. 34.
    Pareri dei Comites sulle richieste di contributo di cui all'art. 3 della legge

     
    1. Le richieste di contributo di cui all' art. 3 , primo commia, della legge, devono pervenire all'ufficio consolare entro il 31 luglio di ogni anno, corredate dal bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di attività.
    2. Entro i successivi trenta giorni, il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste al presidente del Comites, anche avvalendosi della facoltà, di cui all'art.10, secondo comma, della legge, di richiedere la convocazione di una riunione dedicata all'emissione del parere prescritto dalla legge.
    3: Il Comites, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al precedente comma, il proprio parere in proposito, del quale da immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare, affinché questi possa trasmettere, al Ministero degli affari esteri, la documentazione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge.
     
    ART. 35.
    Contributi ministeriali ai Comites

     
    1. Ie richieste di contributo ministeriale sono presentate dal Comites all'ufficio consolare entro il 30 settembre di ogni anno, e devono essere corredate dal bilancio di previsione, da una relazione analitica e documentata delle spese previste, e dal verbale della riunione in cui esse sono state deliberate.
    2. Entro e non oltre il 31 ottobre l'ufficio consolare fa pervenire al M.A.E. la richiesta di contributo con la documentazione di cui al comma precedente, corredata da un motivato parere.
    3. Le verifiche previste dall'art. 4, quarto comma, della legge, sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
    4. Dette verifiche possono essere effettuate direttamente dal Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'ispettorato generale del Ministero stesso, d'intesa con la Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.
     
    ART. 36.
    Esenzione dai diritti consolari

     
    Tutti gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge, sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
     
    ART. 37.
    Adempimenti del Ministero degli affari esteri

     
    Ai fini del regolare svolgimento delle operazioni elettorali previste dalla legge, e dal presente regolamento, il Ministero degli affari esteri impartisce le opportune istruzioni agli uffici consolari, anche per quanto concerne il materiale, e tutti i moduli e gli stampati necessari.
     
    ART. 38.
    Pubblicazione - Prime elezioni

     
    ll presente decreto verrà pubblicato nella gazzetta Ufficiale.
    Le prime elezioni dei Comites verranno indette, con le modalità prescritte dal presente decreto, per una data compresa fra il 15 marzo ed il 30 aprile 1986.
     
    ART. 39.
    (L'art. 39 é aggiunto in base al disposto dell'art.10 d.p.r. 86/91- n.d.r.)
     
    Art. 39. - I rimborsi spese di viaggio per i membri che partecipano alle riunioni dei comitati alle riunioni congiunte con l'ufficio consolare, ovvero con la rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi per I'uso del mezzo di trasporto pubblico meno costoso, sono posti a carico delle spese di funzionarnento dei comitati.
     
    NOTA: si riporta il testo integrale dell'art. 11 del d.p.r. 86/91:
     
    ART.11.
     
    L'art. 4 del regolamento è abrogato.
     
     
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
     
    Dato a Roma, addì 8 marzo 1991.
     


    Última Edición Wednesday, March 17 2004 @ 04:08 PM CST


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