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  •  Legge Istitutiva dei Comites n. 205 (1a. Parte)  


    Testo della legge istitutiva dei Comites n. 205 dell'8 maggio 1985, cosí come modificato ed integrato dalla legge 5 luglio 1990, n. 172 e della L. 31 dic. 1996 n. 668

    1a. Parte - (2a. Parte)

    ART. 1.
    Istituzione dei comitati degli italiani all'estero.

    (L'art. 1 della L. 205/85 così come sostituito dall'art. 2 della L.172/90 - n.d.r.)
     
    1. Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato degli italiani all'estero.
    2. Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila citta dini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero è costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione.
     
    ART. 2.
    Compiti dei comitati degli italiani all'estero

    (L'art. 3 della L. 205/85 così come sostituito dall'art. 3 della L.172/90 - n.d.r.)
     
    1. II comitato promuove in collaborazione con l'autorità consolare ed enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.
    2. L'autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorità consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunità.
    3. Il comitato inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con I'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi, il comitato segnala alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari; le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che colpiscano i nostri connazionali; il comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con I'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull 'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze, predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle società di accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana.
    4. L 'autorità consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere, nelle materie di cui al presente articolo.
    5. Per I 'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo; i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese.
     
    ART. 3.
    Funzioni consultive

    (Dopo il 3º c. dell'art. 3 L. 205/85 è inserito il 4º c. di cui all'art. 4 L.172/90. L'ultimo c. dell'art. 3 L. 205/85 abrogato dall'art. 5 L.172/90 - n.d.r.)
     
    1. Il comitato esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri, per il finanziamento di tali attività.
    2. A tal fine; il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli perché esso: possa formulare, entro trenta giorni, parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.
    3. Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione.
    4. La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attivtà di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano. 5. Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide - entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato - con decreto che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.
     
    ART. 4.
    Bilancio del comitato

     
    1. Il comitato provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con: a) le rendite del suo eventuale patrimonio; b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri; c) le elargizioni di enti pubblici italiani e diei Paesi ospitanti e di privati; d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.
    2. Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovrà presentare al ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio finanziamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta, il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.
    3. Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorità consolare.
    4. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani; debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative, per eventuali verifiche.
    5. I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.
     
    ART. 5.
    Sede e segreteria

    (Alla fine dell'art. 5 n. 205/85 è aggiunto il c. 3., art. 6 L. 172/90 - n.d.r.)
     
    1. Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato al reperimento della sede.
    2. La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.
    3. In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'articolo 4, può essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni.
     
    ART. 6.
    Composizione del comitato

    (Dopo il 2º c. art. 6 L. 205/85 è inserito il c. 3, art. 7, L.172/90 - n.d.r.)
     
    1. Il comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a centomila e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.
    2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.
    3. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso Ie rappresentanze diplomatiche e gli uffci consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni.
    4. Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
    5. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.
     
    ART. 7.
    Membri stranieri di origine italiana

    (Il 1º e 2º c. dell'art. 7 L. 205/85 sono sostituiti dall' art. 8 L.172/90 - n.d.r.)
     
    1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all 'articolo 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei.
    2. A tal fine le associazioni della comunità italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessiva mente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare. 3. Ciascun componente del comitato eletto può esprimere a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del comitato.
     
    ART. 8.
    Durata in carica e decadenza dei membri

    (Gli art. 9 e 10 L.172/90 sostituiscono, nel 1º c., il 3 con 5 e dopo il 1º c. inseriscono un 2º - n.d.r.)
     
    I componenti del comitato restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi. I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.
     
    ART. 9.
    Validità delle riunioni e delle deliberazioni

     
    Il comitato adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
     
    ART. 10.
    Poteri e funzioni del presidente

     
    Il comitato elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri. Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato, Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.
     
    ART. 11.
    Poteri e funzioni dell'esecutivo

     
    Il comitato elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere. II presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.
     
    ART. 12.
    Commissioni di lavoro

     
    Il comitato può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni. Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
     
    ART. 13.
    Elettorato attivo

    (L'art. 13 L. 205/85 è sostituito dall'art. 11 L.172/90 - n.d.r.)
     
    1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell 'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
     
    ART. 14.
    Elenco degli elettori

    (L'art. 14 L. 205/85 è sostituito dall'art. 12 L.172/90 - n.d.r.)
     
    1. Presso ogni ufficio consolare è compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.
    2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all 'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
    3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'uffcio consolare.
    4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.
    5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell 'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione davanti al presidente del seggio stesso.
     
    ART. 15.
    Sistema elettorale.

     
    1. I comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
    2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste nei successivi articoli 22 e 23.
     
    ART. 16.
    Convocazione dei comizi e liste elettorali

     
    1. Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato: in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria.
    2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e I'uso di ogni altro mezzo di informazione.
    3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritti da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a cinquanta mila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre cinquantamila connazionali.
    4. I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
     
    ART. 17.
    Comitato elettorale circoscrizionale

     
    1. Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito uffcio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui al successivo articolo 26.
    2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.
    3. Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.
    4. I membri del comitato elettorale sono nominati tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 26.
     
    ART. 18.
    Svolgimento delle elezioni

     
    1. ll comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei predetti seggi elettorali.
    2. Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.
    3. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono; di norma, in un'unica giornata ed in uno op più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte conteimporaneamente.
    4. Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.
     
    ART. 19.
    Costituzione dei seggi elettorali

    (All'art. 19 L. 205/85 sono aggiunti i commi 5, 6 e 7 di cui all'art.13, L.172/90 - n.d.r.)
     
    1. Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente; funge da vicepresiente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.
    2. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazio ni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
    3. I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.
    4. Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
    5. Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
    6. Per I'attuazione del presente articolo è autorizzata nell'anno 1991 Ia spesa di lire 2.280 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fni del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero deI tesoro per I'anno 1990, all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, la quota relativa all 'esercizio finanziario 1991 dell' accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".
    7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     
    ART. 20.
    Partecipazione alle elezioni

     
    Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iseritti nell'elenco di cui all'articolo 14. Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.
     


    Última Edición Wednesday, March 17 2004 @ 04:11 PM CST


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