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  •  ARTICOLO SULLA CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO   
     Author:  comites
     Dated:  Tuesday, March 15 2005 @ 11:11 AM CST
     Viewed:  2592 times  
    LegislaciónRitrasmettiamo un'articolo inviato al COMITES sulla trasmissione della cittadinanza italiana nei casi in cui si é perduta o non perduta per effetto del matrimonio:

    =============================================
    DIRITTO PUBBLICO: TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA NEI CASI IN CUI SI E' PERDUTA O NON PERDUTA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO [Effetti della Sentenza Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 - Cittadinanza italiana dei figli - Differenze tra comunicazione e non comunicazione "jure matrimonio"].

    La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 3331 pubblicata il 13.2.2004, ha rigettato il ricorso dei figli nati da una cittadina italiana che aveva perso la sua cittadinanza per comunicazione "jure matrimonio" prevista dalla legge turca, prima l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.

    La questione sulla quale le sezioni unite sono chiamate a pronunciare attiene alla possibilità di considerare cittadino italiano "iure sanguinis", ai sensi dell'art. 1, comma 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, il soggetto figlio di madre italiana che anteriormente alla sua nascita abbia perso la cittadinanza per matrimonio contratto prima della entrata in vigore della Costituzione, e pertanto postula - l'accertamento dello "status civitatis" della madre a tale data, in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 87 del 1975.

    Le S.U. spiegano che, poiché la donna ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1948, per effetto di matrimonio con lo straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, può riacquistare la cittadinanza stessa con dichiarazione resa all'autorità competente.

    Nella fattispecie, la madre degli attori, nati nel 1949 ed il 1953, rispettivamente, non aveva reso la dichiarazione di riacquisto di cittadinanza, prevista dalle leggi successive al 1948.

    La Suprema Corte con la precedente pronuncia n. 903 del 1978, ha negato che la sentenza n. 87 del 1975 spieghi effetti con riferimento ai fatti estintivi della cittadinanza verificatisi prima del 1 gennaio 1948, per essere questi legittimamente regolati dalla legge del tempo. Gli effetti della sentenza stessa, anche rispetto ai rapporti ancora pendenti, non possono retroagire oltre il momento in cui detto contrasto si è verificato, e le stesse sezioni unite con la sent. n. 12061 del 1998 hanno ribadito il principio secondo il quale i predetti effetti, anche rispetto ai rapporti ancora pendenti, non possono retroagire oltre il momento in cui detto contrasto si è verificato.

    Pertanto, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità si produrrebbero solo con riferimento alle ipotesi di matrimonio contratto dopo la data di entrata in vigore della Costituzione, in cui la cittadinanza deve ritenersi ininterrottamente conservata.

    La S.U. intende che, nella fattispecie, "...ne consegue l'insussistenza del presupposto previsto dall'art. 1, comma 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nel testo risultante dalla pronuncia di incostituzionalità n. 30 del 1983, perché i ricorrenti possano definirsi cittadini italiani "iure sanguinis", non avendo la loro madre mai provveduto ad effettuare la dichiarazione di cui all'art. 219, comma della legge n. 151 del 1975. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato..."

    Come si può vedere il Supremo Collegio non si è pronunciato nella fattispecie dove la donna madre italiana "jus sanguinis" non abbia perduto la sua cittadinanza italiana per matrimonio, per esempio, con un cittadino argentino (la legge 346 della Repubblica Argentina non prevede la comunicazione "jure matrimonio").
    In questo caso per effetto della pronuncia n. 30 del 1983, e pur nulla obiettando alla posizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riguardo la irretroattività degli effetti della decisione a non oltre il 1.1.48, è certo che a partire di questo giorno la donna madre italiana, non avendo mai perso la propria cittadinanza, potrà validamente comunicarla ai suo figli per nascita, o, se minorenne, alla predetta data.

    Come si può leggere nella stessa Sentenza n. 3331, del 2003, "La successiva legge 21 aprile 1983 n. 123 ha segnato un ulteriore passo in attuazione dei principi costituzionali della parità tra i sessi e tra i coniugi, anche in relazione alla trasmissione della cittadinanza, in particolare prevedendo all'art. 5 (comma 1, in evidente adesione alla pronuncia n. 30 del 1983 del giudice delle leggi, appena intervenuta, che è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina, ma ha appunto limitato tale riconoscimento ai figli minori e con decorrenza dalla sua entrata in vigore, ponendo altresì al comma 2 un obbligo di opzione (poi soppresso dall'art. 26 della legge n. 91 del 1992) per i soggetti titolari di doppia cittadinanza al compimento della maggiore età.


    Infine, la legge organica in materia di cittadinanza del 5 febbraio 1992, n. 91 ha stabilito all'art. 1, comma 1 lett. a) che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini, senza peraltro dettare alcuna disposizione attributiva in via transitoria ai figli maggiorenni di madre italiana che avesse perso la cittadinanza sulla base della previgente normativa della facoltà di manifestare una volontà diretta all'acquisto della originaria cittadinanza materna, ed ha inoltre escluso che la nuova disciplina abbia effetti retroattivi (art. 20)".


    La conclusione è che esiste una diversità di fattispecie, riguardo la irretroattività (sancita dalle S.U.), tra la sentenza n. 87 del 1975 e la sentenza n. 30 del 1983.


    1. Per la pronuncia n. 87 del 1975 la perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio, avvenuta prima del 1.1.48, solo può essere rimediata con la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza.


    2. Per la pronuncia n. 30 del 1983 non è necessaria nessuna dichiarazione e la donna madre italiana, sposata con uno straniero la cui legge nazionale non li comunichi la cittadinanza del marito, può comunicare la cittadinanza ai suoi figli minorenni a far data del 1.1.48, giacché a quel giorno era in possesso della predetta cittadinanza, e aveva acquisito per effetto della menzionata Sentenza n. 30 la potestà di comunicare ad essi il suo proprio "status civitatis".


    3. Anche la legge n. 123 del 1983 e la legge 91 del 1992, possono essere considerate incostituzionali perché in contrasto con la Sentenza n. 30 del 1983.

    [Dott. Horacio Guillén, Professore di diritto civile alla Universidad del Museo Social Argentino a Buenos Aires]



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