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Thursday, May 20 2004 @ 03:46 PM CDT |
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Retransmitimos la comunicación enviada por la Embajada de Italia referente a la ley modificada para las elecciones del Consejo General de Italianos en el Exterior "CGIE".
Adjuntamos los modelos de carta para la presentación de los candidatos
Mod. A
Mod. B
Lima, 18 maggio 2004.
Oggetto:
Legge 06/11/1989 n. 368 modificata con Legge 18/06/1998 n. 198 e D.P.R. 14/09/1998 n. 329.
Elezioni del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. Elettorato attivo e passivo.
Caro connazionale,
mi è grato trascrivere qui di seguito quanto comunicato dal Ministero degli Affari Esteri in merito all’argomento in oggetto, fornendo le seguenti precisazioni per quanto concerne l'individuazione dell'elettorato, attivo e passivo, per le prossime elezioni del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero:
1. Elettorato attivo (art. 13 Legge 368/1989 e modif.; art. 7 del regolamento d'attuazione).
Sono elettori:
- tutti i membri dei Com.It.Es (compresi i cooptati), eletti o nominati, regolarmente costituiti nei Paesi indicati nell’apposita tabella di ripartizione geografica ;
- i rappresentanti designati dalle associazioni delle comunità italiane, in numero non superiore al 30% dei componenti dei Com.It.Es. per i Paesi europei e del 45% per i restanti Paesi.
2. Elettorato passivo ( art. 4 Legge 368/1989).
Possono essere eletti membri del C.G.I.E. :
- i cittadini italiani maggiorenni residenti da almeno tre anni nel rispettivo Paese;
- le persone non in possesso della cittadinanza italiana (maggiorenni e residenti da almeno tre anni nel Paese), purché figli o discendenti di cittadini italiani, nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri.
Fermo restando l’obbligatorietà dei requisiti sopra indicati, possono presentare la loro candidatura :
a) i partecipanti di diritto alle assemblee elettive (membri Com.It.Es. compresi i cooptati e designati dalle associazioni);
b) i c.d. candidati esterni, cioè i cittadini o gli stranieri di origine italiana non facenti parte dei Com.It.Es. né designati dalle associazioni, i quali possono partecipare alle assemblee elettive senza diritto di voto e a proprie spese.
Non possono candidarsi i componenti l'Ufficio di Presidenza eletto dalle assemblee per le operazioni di voto e di scrutinio (art. 8 comma 3 del regolamento).
3. Tempi e modalità di presentazione delle candidature.
a. I candidati di nazionalità italiana ( o appartenenti a Paesi UE), membri Com.It.Es. o designati dalle associazioni, presentano la loro
candidatura direttamente il giorno fissato per l'assemblea, compilando l'apposita scheda di candidatura che contiene uno spazio riservato all’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla Legge. La scheda compilata verrà consegnata all'Ufficio di Presidenza dell'assemblea (v. allegato Mod. A);
b. I candidati di altra nazionalità, cooptati Com.It.Es. o designati dalle associazioni, presentano la loro candidatura direttamente il giorno fissato per l'assemblea ma, non potendo avvalersi dell'autocertificazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, allegano alla scheda tutta la documentazione richiesta ( certificato di cittadinanza e
residenza, certificazione o attestazione da cui risulti il non possesso dello nostro status civitatis nonché la discendenza da cittadino italiano), provvedendo preventivamente a far autenticare la firma sull'apposito modulo, precedentemente compilato. Per l'ottenimento della documentazione circa il possesso dei requisiti richiesti, gli stessi potranno avvalersi dell'ausilio dei competenti Consolati ai quali spettano i relativi accertamenti. L'autentica della firma può essere effettuata presso l'Ufficio consolare o presso un notaio o altro funzionario locale, dei quali si legalizza la firma, oppure dal funzionario dell’Ambasciata presente all’Assemblea (v. allegato Mod. B). In alternativa, qualora i predetti cittadini stranieri di origine italiana non siano in grado di produrre in assemblea tutta o parte della documentazione necessaria, gli stessi potranno candidarsi ugualmente compilando il citato Modello B, che non ha valore di autodichiarazione, apponendo la propria firma alla presenza di un funzionario dell’Ambasciata, che provvederà alla relativa autenticazione. Sarà compito dell’Ambasciata nel Paese ove ha luogo l’assemblea elettiva esperire successivamente, nei tempi più brevi possibili, i dovuti accertamenti in merito al candidato, ove questi fosse eletto, in collaborazione con le rappresentanze diplomatico-consolari competenti, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
a. I candidati c.d. esterni, cioè coloro che non partecipano di diritto alle assemblee elettorali come membri dei Com.It.Es. o designati dalle associazioni, presentano la propria candidatura all’Ambasciata o all'Ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea elettorale. Le predette Sedi dovranno svolgere in merito i dovuti accertamenti, al fine dell'accettazione o meno della candidatura stessa, che andrà quanto prima comunicata all'interessato. I nominativi dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, unitamente alle relative schede di candidatura, dovranno essere trasmessi tempestivamente dagli Uffici consolari alle rispettive Ambasciate, le quali, nel caso di appartenenza ad uno dei gruppi di Paesi indicati nella tabella di ripartizione geografica, provvederanno ad inoltrarli immediatamente alla Rappresentanza diplomatica nel Paese ove si svolgerà l’assemblea, individuata quale coordinatrice del gruppo. Le modalità di presentazione della candidatura e la documentazione da allegare variano a seconda che si tratti di cittadini italiani o di stranieri di origine italiana (Mod. A o B).
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di chiarimenti avanzata da alcune Sedi circa l'incompatibilità della carica di presidente del Com.It.Es. con quella di componente del CGIE, prevista all'articolo 10 comma 4 della legge 286/2003, si ritiene che nulla osti alla presentazione della candidatura a membro del CGIE da parte del presidente di un Com.It.Es..
Resta inteso che in caso di elezione, lo stesso dovrà dimettersi dalla carica rivestita nel Com.It.Es. con apposito atto formale da sottoscrivere prima della proclamazione dei risultati (v. allegato Mod. C). In caso contrario, stante l’incompatibilità tra le due cariche, il capo della citata Rappresentanza diplomatica, in analogia con quanto disposto dall’art 15 della legge 368/1989, assegnerà il posto rimasto vacante al primo dei non eletti.
Si prega di dare la massima diffusione di quanto sopra tra i connazionali residenti in Perú.
Cancelleria Consolare
Ambasciata d’Italia in Lima
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